Condizioni Di Vendita
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. La Società, titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico nell’area di riferimento un sistema integrato di impianti e piste di discesa, come dettagliato nelle skimap esposte presso le biglietterie delle Società e sul sito www.ski.it
2. Le presenti condizioni generali regolano le condizioni contrattuali relative all’acquisto ed all’utilizzo degli skipass e delle tessere a consumo vendute dalla Società; le sezioni III e IV regolano inoltre le condizioni contrattuali relative all’utilizzo degli skipass e delle tessere a consumo vendute sui portali certificati Telepass, Mypass, Altoski e Snowit.
3. L’acquisto ed il conseguente possesso di un biglietto o documento di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita.
Sezione I
Lo Skipass
4. Il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al proprio programma di utilizzo. La Società vende gli skipass presso le proprie biglietterie e online sul sito www.ski.it; i biglietti possono inoltre essere acquistati sui portali certificati Telepass, Mypass, AltoSki, Snowit secondo le relative condizioni di vendita.
5. In base all'articolo 59, lett. n) del Codice del Consumo, in caso di acquisto online di skipass non sussiste il diritto di recesso previsto dall'art. 52 del Codice del Consumo.
6. I prezzi degli skipass sono indicati nei listini esposti presso le predette biglietterie o pubblicati online sul sito www.ski.it e sono comprensivi di IVA; i prezzi dei biglietti venduti sul sito www.ski.it sono dinamici.
7. Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le principali carte di credito o bancomat. Inoltre la Direzione accetta pagamenti con bonifico bancario che dovrà pervenire e risultare presso gli Uffici Amministrativi prima dell’emissione degli skipass. L’eventuale richiesta di fatturazione delle tessere dovrà essere fatta prima dell’emissione delle stesse.
8. Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro dello skipass la rispondenza dello stesso alla sua richiesta, restando inteso che nessuna sostituzione dello skipass verrà effettuata una volta registrato il primo accesso agli impianti.
9. Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo di euro 5,00 ciascuno a titolo di cauzione, cauzione questa che verrà rimborsata in caso di restituzione del supporto integro e ben conservato.
10. Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992 e ss.mm.), deve essere conservato per tutta la durata del trasporto.
11. Lo skipass o biglietto (Key-Card e tessera ID) deve essere esibito ad ogni richiesta degli addetti agli impianti, i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibitore. Su richiesta degli addetti agli impianti il viaggiatore si obbliga inoltre ad esibire il proprio documento di identità.
12. Lo skipass è un documento personale e non cedibile, neppure a titolo gratuito. Per tutte le tipologie di skipass sono attivi sistemi di controllo anche mediante l’utilizzo di tecnologia photo compare (installata sui tornelli di accesso agli impianti) in grado di rilevare l’immagine dell’utente (vedasi informativa privacy esposta presso tutte le biglietterie e pubblicata sul sito www.ski.it). La verifica del corretto utilizzo dello skipass può avvenire anche in modalità remota in un momento successivo al momento dell’abuso stesso. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass – ivi compresa la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, e l’utilizzo di un biglietto a tariffa ridotta da parte di soggetto privo dei relativi requisiti – comporta, a titolo di penale:
• Per corse singole, skipass ad ore, giornaliero o plurigiornalieri, il ritiro immediato ed il suo annullamento, oltre al pagamento in favore della Società del costo di un nuovo biglietto della medesima durata e tipologia di quello abusato a tariffa di listini di biglietteria skiarea per adulti;
• per skipass gratuiti concessi ai bambini, il ritiro immediato e l’annullamento, sia dello skipass gratuito, che di quello a cui è stato abbinato al momento dell’acquisto, oltre al pagamento in favore della Società del costo di un nuovo biglietto della medesima durata e tipologia di quello abusato a tariffa di listini di biglietteria skiarea per adulti;
• per skipass stagionali, il pagamento in favore della Società del costo di un biglietto giornaliero a tariffa di listino di biglietteria skiarea per adulti, maggiorato della somma di Euro 100,00, e il blocco dello skipass fino all’avvenuto pagamento di detto importo;
• per skipass “pay per use” (Mypass, AltoSki,Telepass e Snowit), l’annullamento definitivo della tessera (con conseguente azzeramento delle soglie di spesa, funzionali all’ottenimento degli sconti dalle stesse previsti, maturati sino al momento dell’annullamento), oltre all’addebito sulla carta di credito utilizzata per lo skipass “pay per use” del costo di un biglietto giornaliero a tariffa di listino di biglietteria skiarea per adulti;
oltre che, in tutti i predetti casi, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente: tutti i casi di abuso verranno infatti segnalati alle forze dell’ordine.
13. In caso di smarrimento delle tessere ad ore e delle corse singole, non sarà possibile alcuna riemissione delle stesse. Invece, in caso di smarrimento dello skipass giornaliero, plurigiornaliero, stagionale, per ottenerne la riemissione, dovrà essere fatta denuncia alla Società, la quale provvederà a disattivare e bloccare lo skipass smarrito. In ogni caso, tutti gli skipass smarriti vengono riemessi in biglietteria esclusivamente dietro presentazione, da parte del cliente, della foto della rispettiva tessera, dalla quale dovrà risultare evidente il codice identificativo indicato sulla tessera o del codice di prenotazione in caso di acquisto online. Il costo di disattivazione e blocco dello skipass smarrito e di riemissione di un nuova tessera è di € 10,00 (somma che non verrà restituita in caso di ritrovamento dello skipass originale).
14. Gli skipass rilasciati a fronte di consegna di voucher saranno tassativamente emessi con le tipologie indicate nel voucher stesso e non potranno subire variazioni nemmeno prima della emissione.
15. Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard e di un piccolo bagaglio non ingombrante, del peso complessivo inferiore a Kg 10 (sempreché questo non impedisca un’agevole salita sul veicolo ovvero, ad insindacabile giudizio del personale in servizio, non pregiudichi la sicurezza dell’esercizio). Il trasporto dello snowbike è consentito solamente sulle cabinovie di Funivie Madonna di Campiglio e Funivie Folgarida-Marilleva (mentre è vietato sulle seggiovie, sciovie e su tutti gli altri impianti che prevedono la risalita “sci ai piedi”, così come anche su tutti gli impianti di Funivie Pinzolo). E’ altresì vietata la discesa con lo snowbike su tutte le piste nere.
16. Tutti i biglietti, corse singole comprese, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione estiva o invernale.
17. Fatte salve le opzioni di cui al successivo art. 18, gli skipass non sono rimborsabili e non sono sostituibili. Non è previsto alcun rimborso anche nei casi di malattia, infortunio o per motivi personali del relativo titolare
18. Per i soli acquisti effettuati online sul sito www.ski.it, è prevista l’opzione “Skipass Flessibile” che permette la possibilità di annullare l’acquisto fino a 24 ore prima della data di inizio validità dello skipass e ricevere un credito di pari importo da riscattare online nel wallet dell’area riservata dell’utente entro il termine della stagione invernale 2025-2026. Le rispettive modalità di utilizzo del wallet sono pubblicate sul sito www.ski.it - sezione skipass.
19. In caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e debitamente documentato dagli addetti al soccorso piste, la polizza assicurativa acquistabile all’atto dell’acquisto dello skipass ed alle condizioni di polizza (il cui estratto è reperibile presso tutte le biglietterie della Società e pubblicato sul sito www.ski.it) prevede il parziale rimborso delle tessere plurigiornaliere assicurate, della durata minima di tre giorni, restando comunque inteso che gli accompagnatori dell’infortunato, anche se assicurati, non hanno diritto al rimborso del relativo skipass.
20. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30 del D.Lgs. 40/2021). A tal fine, in fase di acquisto degli skipass, la Società offre ai clienti la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
Sezione II
Le tipologie di Skipass della Società
21. Sono disponibili le tipologie di tessere (corse singole, ad ore, giornaliere, plurigiornaliere fino a 14 giorni, tessere stagionali) dettagliate nei listini prezzi esposti presso le predette biglietterie e pubblicati sul sito www.ski.it. Sui portali certificati Mypass, AltoSki e Telepass sono inoltre disponibili skipass “pay per use” secondo le relative condizioni di vendita.
22. Gli skipass stagionali vengono rilasciati con fotografia.
23. Le persone diversamente abili che, all’atto dell’acquisto, presentino il relativo certificato di invalidità rilasciato dall’autorità competente e che attesti una invalidità pari o superiore al 50% o compresa tra il 20% e 49% potranno ottenere uno sconto, sul prezzo di listino, rispettivamente del 50% e 25%:
• sugli skipass del tipo tessere ad ore;
• sugli skipass del tipo tessere da 1 a 14 giorni consecutivi;
• e sui biglietti di corsa singola delle sole cabinovie.
Tale sconto non è previsto sugli skipass Superskirama.
24. Gli skipass stagionali Superskirama (in forza dei contratti di interscambio in essere tra le società di impianti a fune e nell’ambito dei programmi di funzionamento di impianti e piste rispettivamente determinati dalla Direzione di ciascuna delle predette società) e gli skipass stagionali della Società, avranno come data di inizio validità il 30 Novembre 2024.
Gli stessi danno diritto di accedere agli impianti in funzione nel comprensorio sciistico di riferimento durante l’intera stagione sciistica 2024-2025. La stagione sciistica 2024-2025 - ferma l’insindacabile facoltà della Direzione di ciascuna delle società di impianti a fune di stabilire la data di inizio e la data di conclusione della stessa sui relativi impianti - è pari a 80 giornate per gli skipass Superskirama (60 per gli skipass della Società), anche non consecutive di accesso agli impianti in funzione nei mesi compresi tra dicembre 2024 e aprile 2025, restando inteso:
a) che non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la sciabilità di tutte le piste del comprensorio sciistico di riferimento;
b) che nel caso in cui singoli impianti o gruppi di impianti siano mantenuti in funzione per un numero di giornate superiori ad 80 giornate per gli skipass Superskirama (60 per gli skipass della Società), lo skipass stagionale avrà validità anche per detto ulteriore periodo;
c) e che, qualora in ragione della chiusura forzata e totale degli impianti imposta dalle autorità locali o nazionali per cause di forza maggiore, o per altre motivazioni non dipendenti dalla società emittente, non vengano rispettate le 80 giornate per gli skipass Superskirama (60 per gli skipass della Società) di apertura garantite, verrà riconosciuto al cliente un rimborso del prezzo dello skipass stagionale proporzionale al numero di giornate non godute rispetto a quelle garantite.
25. Lo skipass stagionale Superskirama consente inoltre di sciare 5 giornate a scelta nel comprensorio sciistico “Dolomiti Superski” sugli impianti di risalita in funzione nello stesso; le 5 giornate di validità nel comprensorio “Dolomiti Superski” vengono abilitate automaticamente sul supporto dello skipass stagionale Superskirama senza necessità di richiedere la singola tessera giornaliera. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass stagionale Superskirama comporta, oltre al suo ritiro immediato, anche il conseguente annullamento delle giornate ancora non usufruite nel comprensorio “Dolomiti Superski”. In caso di smarrimento della tessera stagionale Superskirama sulle piste del comprensorio “Dolomiti Superski”, quest’ultimo, non potendo verificare l’acquisto effettuato del supporto smarrito, non potrà emettere alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti giornalieri acquistati in seguito a smarrimento della tessera stagionale Superskirama nel comprensorio “Dolomiti Superski”, non verranno successivamente rimborsati.
Sezione III
Il programma di funzionamento degli impianti
26. Il programma di funzionamento di impianti e piste della Società e quello delle società di impianti a fune del comprensorio sciistico di riferimento dello skipass viene determinato rispettivamente dalla Direzione della Società e dalle Direzioni di ciascuna delle predette società, a loro insindacabile giudizio. Il costo dello skipass non è legato al numero di impianti e piste aperti al pubblico, bensì alla possibilità di sciare con almeno due impianti aperti. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la sciabilità di tutte le piste.
27. La Società non è comunque responsabile, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla sua volontà (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica), oppure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale o totale degli impianti o la chiusura di qualche pista. In tali casi non sarà pertanto dovuto:
• né alcun rimborso (totale o parziale) o sostituzione dello skipass;
• né alcun risarcimento dei danni per l’impossibilità di fruire di eventuali servizi in quota prenotati dal cliente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lezioni di sci o noleggio sci) e/o per spese sostenute per rientrare dalle piste alla propria località di residenza o di partenza.
Sezione IV
Regole di utilizzo degli impianti e delle piste
28. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto e le disposizioni per i viaggiatori esposti presso tutte le stazioni di partenza degli impianti; i viaggiatori sono altresì tenuti ad osservare le norme emanate dall’autorità competente nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli addetti dell’impianto.
29. Gli sciatori sono tenuti a rispettare la segnaletica esistente sull’area sciabile e sugli impianti. Il grado di difficoltà delle piste, da ritenersi indicativo, è segnalato sui tabelloni panoramici esposti nelle vicinanze delle principali stazioni di partenza, sulle skimap distribuite presso tutte le biglietterie aperte nonché eventualmente mediante l’ausilio degli appositi dischi segnaletici colorati presenti ai bordi di tutte le piste da sci. Ciascun sciatore, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se il grado di difficoltà delle piste è compatibile con le proprie capacità. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti ed in tutti i casi laddove segnalato dall’apposita segnaletica di chiusura piste. In caso di violazione dell’Art. 30 ter “Comportamento dello Sciatore” del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e ss.mm. sarà possibile la sospensione o il ritiro dello Skipass da parte della Società o delle Forze dell’Ordine.
30. L’accesso alle piste è consentito solo agli sciatori dotati di sci, Snowboard o attrezzi similari omologati ed è pertanto vietato l'ingresso ai pedoni e agli animali nonché l'uso di mezzi quali slitte, bob, gommoni e similari, e pattini da neve o similari.
31. Gli sciatori minori di anni 18 che utilizzano le piste da sci hanno l’obbligo di indossare il casco protettivo (art. 17 del D.Lgs. 40/2021).
32. Il trasporto sulle seggiovie è consentito esclusivamente in salita ed ai soli sciatori dotati di sci o Snowboard ai piedi (ad esclusione della seggiovia Bamby a Folgarida, adibita anche al trasporto in salita di pedoni). Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m, ovvero qualora di altezza inferiore a 1,25 m, dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di età. I responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono preliminarmente valutare l’attitudine ad utilizzare una seggiovia, organizzandosi di conseguenza e dando informazioni sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere in seggiovia, anche in caso di arresto.
Resta inteso che, con l’acquisto di uno skipass bambino o con l’accettazione dello skipass bambino gratuito, l’acquirente e/o l’accettante si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e delle piste da parte del minore beneficiario, che li userà sotto la diretta sorveglianza dell’acquirente e/o dell’accettante.
33. Il bike park è aperto solamente durante la stagione estiva, durante la quale è consentito il trasporto delle “mountain bike”, nel rispetto delle condizioni di vendita della stagione estiva. Durante la stagione invernale è vietato percorrere i tracciati del bike park.
34. I cani devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Possono essere trasportati solo sulle cabinovie.
Sezione V
Disposizioni finali
35. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita vale la versione italiana delle stesse.
36. La Società ha adottato le misure richieste del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016), come da informativa esposta presso le biglietterie oppure sul sito della Società www.ski.it.
V. 21.11.2024